Art. 1.

      1. Sono vietate la produzione, la detenzione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle sostanze ottenute tramite una qualunque modificazione della molecola della metilendiossimetanfetamina (Mdma).
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, disciplina, con proprio decreto, le ipotesi in cui, in presenza di particolari necessità o in corrispondenza di specifiche esigenze e per determinate attività, possono essere ammesse deroghe ai divieti di cui al comma 1.
      3. Il Ministero della salute rilascia agli interessati che ne fanno richiesta le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività rientranti nelle deroghe di cui al comma  2.